La polizza vita: da investimento a strumento di passaggio generazionale
di giovanna spagnolo | pubblicato il 18 novembre 2020
Una differenza fondamentale tra polizza e testamento è che il testamento, sopratutto se olografo, può essere impugnato. Quando viene impugnato un testamento i tempi sono lunghissimi e quindi c’è il blocco temporaneo dei beni. La polizza invece non é contestabile , il beneficiario viene liquidato in tempi brevi (15-20 gg). Troppo spesso tra i beneficiari di una polizza leggo genericamente : “eredi legittimi “oppure “eredi legittimi in parti uguali “. E’ opportuno capire che indicazioni generiche come queste possono portare a conflitti tra gli eredi. Perciò è necessario, prima della sottoscrizione di una polizza vita ascoltare bene le esigenze del sottoscrittore e quindi suggerisco sempre di prestare la massima attenzione all’indicazione del beneficiario che deve essere assolutamente designato con nome, cognome e codice fiscale . In questo modo evitiamo al sottoscrittore eventuali conflitti futuri. In presenza di più polizze verifichiamo sempre i beneficiari , ricordo che il beneficiario di una polizza può essere sempre modificato con raccomandata alla compagnia. La polizza (iure proprio) tutela il beneficiario, infatti, in caso di premorienza del sottoscrittore (contraente e assicurato) basta presentare alla compagnia originale di polizza, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, richiesta di liquidazione, per vedersi inviare il capitale entro 30 gg lavorativi. Ci sono compagnie che liquidano anche in 10/15 gg. e che prediligono lo iure proprio ,mentre altre prediligono lo iure successionis (quindi in caso di premorienza del beneficiario è importante comunicare subito la variazione ) .